Convenzione tra le Sedi di: Chieri, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Santena-Cambiano, Villastellone


Premesso che la finalità dell’UNITRE, anche attraverso le proprie sedi locali associate, sono quelle di contribuire alla formazione culturale, sociale delle persone nell’ottica di una formazione permanente e di un invecchiamento attivo (Art. 2 dello Statuto Nazionale). Che, con l’iscrizione ad una sede locale, l’associato diviene a tutti gli effetti Associato dell’Associazione Nazionale (Art. 4 dello Statuto Nazionale).

Ritenuto che sul territorio su cui insistono le sedi sopra elencate sono disponibili attività, proposte educative, formative e ricreative assai articolate.

Considerato che la messa in comune di tali attività e proposte può favorire lo scambio e l’integrazione tra le sedi ed i loro associati (Art. 2 comma 4) dello Statuto Nazionale

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 Gli associati iscritti presso una delle Sedi sopra elencate hanno la possibilità, dietro presentazione della tessera valida per l’annualità in corso, di accedere alle seguenti attività proposte dalle altre Sedi Convenzionate:

  • Conferenze Cicli e Incontri
  • Corsi e Laboratori
  • Uscite per eventi culturali
  • Viaggi

Le attività che comportino il versamento di un contributo, seguiranno le regole della sede erogante, mentre l’iscrizione presso le sedi convenzionate sarà a costo zero.

Art.2 Le iscrizioni a: Corsi e Laboratori, Cicli e Incontri, Uscite per eventi culturali e viaggi osserveranno il calendario della sede erogante, con diritto di prelazione per gli associati della sede stessa.

Ciascuna sede definisce autonomamente la data dalla quale accetta le iscrizioni da altra sede convenzionata.

Art. 3 La copertura infortuni e RC, garantita ad ogni associato dalla polizza stipulata con la compagnia REALE MUTUA dalla sede d’iscrizione, ha piena validità in tutte le Sedi Convenzionate, fermo restando che ogni sede è tenuta a comunicare alla propria agenzia la stipula della presente convenzione.

Art. 4 La presente convenzione ha la durata triennale e s’intende tacitamente rinnovata, salvo disdetta scritta. Le disdette e le eventuali nuove adesioni dovranno pervenire in forma scritta alle Sedi Convenzionate entro il 30 maggio di ogni anno. Le variazioni saranno convalidate nel corso della verifica collegiale che sarà convocata entro il successivo 30 giugno.

Art. 5 Ciascuna sede si impegna a informare i propri associati della presente convenzione e di far loro conoscere i programmi delle altre Unitre

Art. 6 Le Parti dichiarano di accettare le condizioni previste dalla presente convenzione, che si impegnano a rispettare integralmente.